atti soggetti ad approvazione e soggetti a condizione sospensiva ed imposta di registro


 

art. 14, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli

 

Per gli atti sottoposti ad approvazione od omologazione da parte della pubblica amministrazione o dell’autorità giudiziaria ordinaria, e quelli che non possono avere esecuzione senza che sia trascorso un intervallo di tempo fissato dalla L. – il termine per la richiesta di registrazione decorre da quando il soggetto obbligato a richiederla ha avuto notizia (a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento) del provvedimento di approvazione od omologazione, o dal giorno in cui l’atto è divenuto altrimenti eseguibile.

 

Il soggetto obbligato può richiedere volontariamente la registrazione prima di tale momento (art. 27, c.5, t.u.), con il pagamento dell’imposta fissa di registro, salva l’applicazione, quando intervenga l’approvazione od omologazione o l’atto divenga eseguibile, dell’imposta principale (detratta l’imposta fissa già pagata) determinata secondo le disposizioni vigenti in tale momento.

 

 


 

art. 27, c.1 e 2, D.P.R. 26.04.1986 n. 131

CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli

 

Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati nel termine ordinario con il pagamento dell’imposta fissa di registro, salva la riscossione, a seguito del verificarsi della condizione sospensiva, della differenza tra l’imposta dovuta e quella pagata in sede di registrazione, a cui è, da dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti, attribuita natura di imposta complementare.

 

La norma va coordinata con quella contenuta nell’art. 19 t.u., ai sensi del quale le parti contraenti o loro aventi causa, e coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, devono denunciare entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto l’avveramento della condizione sospensiva, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento ed ogni altro evento che dia luogo ad ulteriore liquidazione dell’imposta.

 

 


 

CNN studio 26.07.2002, Est. Gaetano Petrelli

 

Si tratta di due regolamentazioni differenziate – in particolare – per la diversità dei soggetti obbligati ad effettuare il pagamento dell’imposta al momento in cui l’evento medesimo si verifica.

 

L’atto soggetto ad approvazione può essere registrato alla scadenza del termine indicato dall’art. 14: a seguito della comunicazione al notaio o altro pubblico ufficiale del provvedimento di approvazione, questi soltanto è obbligato a richiedere la registrazione, in conformità alla disposizione generale dell’art. 10, L.R.ovvero può procedersi alla registrazione volontaria con il pagamento dell’imposta fissa prima di tale momento.

In questo secondo caso competerà al notaio, a seguito del ricevimento della lettera raccomandata con cui viene avvisato dell’avvenuta approvazione, presentare apposita denuncia all’ufficio che ha registrato l’atto, il quale provvederà a liquidare l’imposta dovuta: essendo quest’ultima imposta principale e non complementare, il notaio è obbligato personalmente al relativo pagamento, e tale circostanza, unitamente al fatto che è il notaio il destinatario dell’avviso della pubblica amministrazione, ben difficilmente potrebbe conciliarsi con l’imposizione ad altri soggetti dell’obbligo di denuncia.

 

Non vi sarà alcuna responsabilità del notaio per ritardo nella richiesta di registrazione (o nell’effettuazione della denunzia) allorché il notaio stesso non riceva la comunicazione dell’avvenuta emanazione del provvedimento (perché, ad esempio, quest’ultimo sia stato comunicato esclusivamente alle parti), e di conseguenza si astenga dall’effettuare denunzia e pagamento: in tal caso dalla norma in commento si evince chiaramente che il termine di venti giorni per richiedere la registrazione (o per effettuare la denuncia) non inizia a decorrere.

 

Né può ipotizzarsi alcuna conseguenza sanzionatoria in capo alle parti che non effettuino denuncia e pagamento, posto che le parti stesse non sono obbligate a richiedere la registrazione o effettuare la denuncia: la disciplina desumibile dall’art. 14, e dall’art. 27, c. 5, L.R., ha carattere di specialità rispetto a quella contenuta nell’art. 19, L.R., e quest’ultima norma non può certamente applicarsi alla fattispecie dell’atto soggetto ad approvazione, come dimostra – oltre alla diversa disciplina procedimentale – anche la diversità dei soggetti obbligati.